Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 28/04/1995 (Rv. 492039 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Obbligo di dare disdetta - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE
Per le locazioni di immobili urbani non abitativi in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone e soggette a proroga, le quali cessano di diritto con la scadenza fissata dall'art. 67 della predetta legge, senza necessità di disdetta, il locatore che non intende locare ulteriormente l'immobile non ha l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 69 della legge, nel testo modificato dalla legge n. 15 del 1987, perché questa comunicazione è solo in funzione del diritto di prelazione del conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)