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Sez. 1, Sentenza n. 10480 del 14/09/1992 (Rv. 478712 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere | Estinzione del processo - Nuovo periodo di prescrizione del diritto dedotto in giudizio - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478712-01

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere

In tema di prescrizione nel caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione, relativa al diritto dedotto in giudizio, inizia a decorrere, a norma dell'art. 2945, comma terzo, cod. civ., dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero dalla domanda proposta in corso di causa, e non anche da uno degli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)