Sez. 1, Sentenza n. 10480 del 14/09/1992 (Rv. 478712 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere | Estinzione del processo - Nuovo periodo di prescrizione del diritto dedotto in giudizio - Decorrenza.
Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere
In tema di prescrizione nel caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione, relativa al diritto dedotto in giudizio, inizia a decorrere, a norma dell'art. 2945, comma terzo, cod. civ., dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero dalla domanda proposta in corso di causa, e non anche da uno degli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)