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Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 17/03/1999 (Rv. 524212 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Domanda giudiziale - Durata - Fino alla definizione del giudizio - Condizioni - Sentenza - Estinzione del processo - Effetto istantaneo - Atti processuali successivi, nel processo estinto - Irrilevanza - Riassunzione dinanzi a giudice competente - Costituzione in mora - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524212-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del Processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo è definito con sentenza, mentre, se si estingue, l' atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente è atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandone la causa e l' ammontare, è equipollente ad un atto di costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)