Sez. 5, Sentenza n. 153 del 12/02/1968 Ud. (dep. 16/04/1968) Rv. 107580 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IN GENERE - NULLITA - VIZIO ATTINENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA EX OFFICIO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - DISATTESI -DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI -DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI SPECIFICO GRAVAME.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IN GENERE - NULLITA - VIZIO ATTINENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA EX OFFICIO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - DISATTESI -DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI -DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI SPECIFICO GRAVAME.*
In tema di giudizio contumaciale, sarebbe affetto da nullita di ordine generale il processo celebrato in assenza dell'imputato senza una preventiva ordinanza dichiarativa della contumacia nei casi in cui essa e prescritta, o senza prendere in considerazione e consentire la discussione in contraddittorio delle giustificazioni addotte dall'imputato che abbia allegato il legittimo impedimento. Ma ove non si discuta sulla osservanza delle norme concernenti dell'imputato e si deducano degli errori di giudizio commessi in Sede di valutazione della sussistenza e gravita dell'impedimento denunciato, oppure si lamentino dei vizi della motivazione della ordinanza dichiarativa della contumacia, allora esula la possibilita di riferimento alla disposizione contenuta nell'ultima parte del citato art.185 cod.proc.pen., ed ogni censura che si intenda muovere al provvedimento deve formare oggetto di tempestivo gravame. (nella specie, si riteneva che legittimamente il giudice di appello avesse ritenuto inammissibile in detto grado, per mancata impugnazione della correlativa ordinanza di contumacia, il motivo di impugnazione di natura preliminare tendente alla declaratoria della nullita del dibattimento e della sentenza di primo grado per preteso vizio logico dell'ordinanza medesima circa le ragioni con cui si era ritenuto insincero il certificato medico esibito dal difensore dell'imputato per giustificare il suo impedimento a comparire). (Conf.105615, anno 1967 V.105439, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)