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Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 09/06/2014 (Rv. 631363 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Procedimento - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori non integralmente soddisfatti - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rimessione della controversia al primo giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631363-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall., dovendosi ritenere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori determini l'inesistenza della pronuncia e la necessità di rimettere la controversia al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio al tribunale, il decreto della corte d'appello confermativo del rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio dell'esdebitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)