Sez. 3 - , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 03)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)