Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011 (Rv. 616512 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)