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Sez. L, Sentenza n. 1154 del 07/02/1997 (Rv. 502271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Indennità ex art. 16 C.C.N.L. 9 ottobre 1979 sostitutiva del preavviso in caso di recesso - Presupposti - Recesso per mutamento sostanziale dell'attività personale - Mutamento "in peius" delle mansioni ex art. 2103 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Rilevabilità del declassamento ex art. 2103 in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

L'art. 16 del contratto collettivo 9 ottobre 1979 per i dirigenti d'azienda prevede, ai fini del conseguimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che il recesso del dirigente intervenga (entro 45 giorni) in seguito ad un mutamento della propria attività, sostanzialmente incidente sulla sua posizione; tale mutamento, tuttavia, non presuppone necessariamente un declassamento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e pertanto, ove il giudice di merito abbia fondato la propria decisione sull'art. 16 c.c.n.l. citato, non è possibile rilevare in sede di legittimità il preteso declassamento, atteso che i diversi presupposti della norma contrattuale e della norma codicistica impongono una diversa e inammissibile indagine di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)