diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3532 del 09/04/1987 (Rv. 452517 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DOMANDA FONDATA SUL MUTAMENTO DI POSIZIONE EX ART. 16 CCNL 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI D'AZIENDA - DOMANDA TENDENTE A FAR VALERE UN DECLASSAMENTO EX ART. 2103 COD. CIV. - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELLA SECONDA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON LA PRIMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452517-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DOMANDA FONDATA SUL MUTAMENTO DI POSIZIONE EX ART. 16 CCNL 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI D'AZIENDA - DOMANDA TENDENTE A FAR VALERE UN DECLASSAMENTO EX ART. 2103 COD. CIV. - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELLA SECONDA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON LA PRIMA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ove un dirigente d'azienda abbia agito in giudizio deducendo di aver subito un mutamento di posizione quale previsto dall'art. 16 CCNL 9 ottobre 1979 per i dirigenti d'azienda, costituisce domanda nuova in appello - come tale inammissibile - quella tendente a far valere un declassamento quale sanzionato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori (norma questa applicabile anche ai lavoratori con qualifica di dirigente), atteso che diversi sono i presupposti di fatto delle due azioni, presupposti che consistono - per la fattispecie prevista dall'art. 16 cit. - in ogni mutamento della attività del dirigente che incida sulla sua posizione di lavoro e- per la fattispecie contemplata dall'art. 13 cit. - nell'affidamento di mansioni inferiori alla qualifica. (V 7281/83, mass n 431878; (V 2691/77, mass n 386347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1979 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)