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Sez. 5, Sentenza n. 15951 del 16/01/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263264 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale - Qualifica di pubblico ufficiale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263264-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

Il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo non è pubblico ufficiale, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge Falliment. art. 30, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)