Sez. L, Sentenza n. 10504 del 22/10/1993 (Rv. 484031 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Mandato alle liti | Procura rilasciata anche per il secondo grado - Decesso della parte costituita, dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado - Legittimazione del difensore all'appello - Esclusione - Decesso anteriore alla chiusura della discussione di primo grado - Legittimazione - Sussistenza - Contrasto della diversità di disciplina con l'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Impugnazioni civili - Appello - Mandato alle liti
Sebbene munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado del giudizio, il difensore della parte costituita, che sia deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, non è legittimato a proporre appello in rappresentanza della parte defunta, potendo la cosiddetta ultrattività della procura - che ha carattere eccezionale perché in deroga alla regola generale di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ. - essere invece riconosciuta, al detto fine della possibilità di proposizione dell'appello, nella sola ipotesi in cui la morte (non dichiarata o notificata) si sia verificata prima della chiusura della discussione. Tale diversità di disciplina non autorizza alcun fondato dubbio di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la lesione di questo precetto presuppone l'eguaglianza - non ravvisabile nelle suindicate ipotesi - delle situazioni diversamente disciplinate.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)