Sez. 3, Sentenza n. 10437 del 05/12/1994 (Rv. 489045 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Morte della parte attrice prima della notificazione della citazione - Effetti - Mandato al difensore - Estinzione - Eventuale giudizio - Nullità - Principio di ultrattività della procura - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina, secondo la regola generale dell'art. 1722 n. 4) cod. civ., l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, restando esclusa, in mancanza della valida costituzione di un rapporto processuale, l'applicabilità del principio, che ha carattere eccezionale, dell'ultrattività della procura, che riguarda il caso di morte della parte costituita, fin tanto che l'evento interruttivo non sia dichiarato in udienza dal procuratore (art. 300 cod.proc.civ.). (Nella specie, si è ritenuto che in caso di decesso nel corso del processo esecutivo del creditore istante, il difensore non poteva avvalersi della procura anteriormente rilasciatagli per proporre opposizione agli atti esecutivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)