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Sez. 3, Sentenza n. 266 del 15/01/1996 (Rv. 495389 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Ambito di applicazione - Eccezioni sollevate dal convenuto - Obbligo di preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495389-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

L'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il quale stabilisce in materia di controversie agrarie l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale agrario, si riferisce soltanto alle domande e non anche alle eccezioni del convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)