Sez. 3, Sentenza n. 8596 del 22/06/2001 (Rv. 547673 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Onere - Carattere pregiudiziale alla introduzione della domanda giudiziale - Sussistenza - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
La disposizione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, contrastando inevitabilmente una diversa interpretazione della norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Ne consegue che non può farsi carico a detto convenuto del mancato adempimento, in sede di tentativo di conciliazione, di un preteso onere di opporsi alle argomentazioni di controparte, ben potendo lo stesso svolgere tali difese in sede contenziosa.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)