Sez. 3, Sentenza n. 2135 del 10/05/1989 (Rv. 462708 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE - NULLITÀ - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE - NULLITÀ - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 - che commina la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione - trova applicazione anche con riguardo alla durata prevista per i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della citata legge. (nella specie, affermato il principio di cui alla massima, la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto valida la clausola con cui le parti di una locazione abitativa in corso alla data dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone avevano ridotto la durata del rapporto rispetto a quella stabilita dall'art. 58 di detta legge). (V 3634/84, mass n 435625).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)