Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 (Rv. 568568 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE | Trasporto di cose - Richiesta di consegna delle merci da parte del destinatario - Conseguenze - Subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto - Consegna delle merci senza contestuale richiesta di pagamento del trasporto al destinatario - Conseguenze per il vettore - Perdita dell'azione verso il mittente.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE
Nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasposto verso il vettore ed altresì nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l'obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall'esistenza di eventuali "assegni", ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)