Sez. 1, Sentenza n. 3482 del 03/04/1991 (Rv. 471519 - 01)
Società - Di Capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - Espropriazione della quota | Vendita all'incanto - Condizioni.
Società - Di Capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - Espropriazione della quota
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2480 cod. civ. - che, in forza di quanto stabilito dal successivo comma della stessa norma, operano anche in caso di fallimento del socio e che, nell'ipotesi di quota di partecipazione di questi a società a responsabilità limitata, prevedono da un lato, la vendita all'incanto della quota stessa, solo se il creditore, il debitore e la società non si accordano diversamente, e, dall'altro lato l'inefficacia di tale vendita, qualora entro dieci giorni dall'aggiudicazione la società presenti altro acquirente che offra lo stesso prezzo - presuppongono che le limitazioni alla libera disponibilità della quota esproprianda siano poste nell'interesse della società (come quelle conseguenti alla previsione statutaria della clausola di gradimento, posta a tutela dell'"intuitus personae"), con la conseguenza che risultano inapplicabili in presenza di limitazioni poste nello interesse dei soci, come quelle conseguenti all'operatività di clausole statutarie attributive di diritti di prelazione in favore di taluno dei soci medesimi o di tutti, in proporzione delle rispettive quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)