Sez. 3, Sentenza n. 45810 del 14/11/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287215-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Proscioglimento dell'imputato in primo grado - Rinnovazione istruttoria in appello - Prova "decisiva" - Nozione - Precisazioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)