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Sez. L, Sentenza n. 11835 del 21/05/2009 (Rv. 608364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Obbligo della P.A. datrice di lavoro di attribuzione delle mansioni corrispondenti a quelle per le quali è avvenuta l'assunzione od equivalenti - Nozione formale di equivalenza - Fondamento - Limite - Sottrazione pressochè integrale delle funzioni - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)