Sez. L - , Sentenza n. 217 del 09/01/2017 (Rv. 642818 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Svuotamento delle mansioni dirigenziali per effetto di una riorganizzazione aziendale - Diritto al ripristino del rapporto - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svuotamento delle mansioni dirigenziali per effetto di una riorganizzazione aziendale che, pur lasciando formalmente integri i compiti affidati al dirigente li abbia di fatto ridotti, dà diritto al ripristino delle stesse, pur non necessariamente riferite all'incarico originario e nei limiti della scadenza originariamente pattuita, detratto il periodo trascorso, in quanto, in assenza di un atto di revoca, l’interruzione ingiustificata del rapporto di ufficio costituisce una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, del giusto procedimento, nonché di coordinamento della finanza pubblica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)