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Sez. 2, Sentenza n. 11756 del 09/05/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146554 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146554-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'Esercizio della facolta discrezionale, riconosciuta al giudice di appello, di ordinare la rinnovazione del dibattimento, non puo essere Sindacato in Sede di legittimita, allorche dalle sentenze risulti la inutilita delle nuove indagini, per le quali tale rinnovazione fu richiesta. (V mass nn 143675, 142140, 141435, 139737, 137917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)