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Sez. 6, Sentenza n. 2330 del 07/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157936 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ E DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157936-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ E DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO.*

La facoltà concessa al giudice di appello di rinnovare totalmente o parzialmente il dibattimento al fine di procedere ad ulteriore istruttoria ha carattere eccezionale ed è subordinata alla ritenuta Mancanza di elementi che possono consentire la decisione allo stato degli Atti. (Conf mass n 146778; (Conf mass n 146396; (Conf mass n 144590; (V mass n 146554; (V mass n 146256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)