Sez. 1, Sentenza n. 19919 del 05/10/2004 (Rv. 578407 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Limiti temporale ex art. 218 cod. strad. del 1959.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
La sospensione della patente di guida può essere disposta - nei casi in cui sia prevista quale sanzione accessoria alla violazione della normativa sulla circolazione - tanto contestualmente al verbale di contestazione, quanto in un momento successivo, all'esito del procedimento amministrativo instaurato avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria. Solo nel primo caso, peraltro, l'iter procedimentale è regolato dall'art. 218 cod. strad. del 1959 che obbliga la Prefettura ad emettere l'ordinanza di sospensione nei quindici giorni dall'invio del verbale, mentre, nella seconda ipotesi, nulla vieta che la sospensione possa essere disposta successivamente all'ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria principale, con la quale si esaurisce il procedimento amministrativo di cui al precedente art. 203 dello stesso cod. strad. abrogato.
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 218)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)