Sez. 1, Sentenza n. 16714 del 07/11/2003 (Rv. 567954 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Conseguente a ritiro da parte degli organi di polizia (art. 218, primo e secondo comma, cod. strad.) - Adozione del provvedimento da parte del Prefetto - Notificazione - Termine massimo - Venti giorni - Affermazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di violazioni del codice della strada, l'art. 218 cod. strad. esige (comma 2) che l'ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell'agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata <<immediatamente>> all'interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all'interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, <<immediatamente>> dopo l'adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218 com. 1, Cod. Strada art. 218 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)