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Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 22/03/1993 (Rv. 481500 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere | Assegno a favore del minore - Somme erogate prima della pronuncia definitiva - Ripetibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481500-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere

L'assegno a favore del minore, fissato in via temporanea nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi - ed eventualmente modificato dal giudice istruttore o dal collegio nel corso del giudizio - è diretto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore durante il procedimento di separazione. Pertanto, è esclusa la ripetibilità, anche in parte, delle somme erogate prima della pronuncia definitiva sul punto, dovendosi presumersi che il genitore affidatario le abbia utilizzate tutte per il mantenimento del minore, come era suo dovere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)