Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 03/03/1995 (Rv. 490909 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Trasporto a titolo di cortesia - Danni subiti dal trasportato - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Condizioni - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
Il trasporto a titolo di cortesia ha azione diretta contro l'assicuratore soltanto per il fatto delle persone alle quali sia imputabile l'evento dannoso, con la conseguenza che, essendo assicurato il proprietario dell'auto e non il conducente, il trasportato non ha azione diretta contro l'assicuratore quando venga accertata una condotta colposa soltanto del conducente, non valendo i tal caso la responsabilità per fatto altrui, prevista dall'art. 2054, comma 3, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)