Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 19/11/2007 (Rv. 600576 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Terzi trasportati sul veicolo, anche a titolo di cortesia - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n 990 - Configurabilità - Invocazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma della legge ("ratione temporis" applicabile nel caso esaminato), 24 dicembre 1969 n. 990, anche i terzi trasportati sul veicolo, qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo di cui all'articolo 18 della legge suddetta, nel caso in cui (come nella specie, essendone anche il conducente) sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo medesimo. Essi possono, altresì, invocare a tal fine l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., giacchè tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevono danni.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)