diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 19228 del 17/07/2019 (Rv. 654682 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Sostituto Procuratore della Repubblica - Lettera di censura inviata dallo stesso ad un agente di polizia giudiziaria - Illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654682-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

Il Sostituto Procuratore della Repubblica che invii una lettera di censura ad un agente di polizia giudiziaria travalica i suoi poteri e incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, dal momento che la legge (art. 17 disp. att. c.p.p.) riserva l'esercizio dell'azione disciplinare contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria al procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto prestano servizio e prevede la preventiva e specifica contestazione per iscritto dell'addebito, nonché la notifica della contestazione all'incolpato, con i contestuali avvisi in ordine alla facoltà di presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)