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Sez. U - , Sentenza n. 19873 del 26/07/2018 (Rv. 649944 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Comportamento del magistrato - Principio di leale collaborazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649944-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nell'esercizio delle funzioni, sia giudicanti che requirenti, il magistrato deve improntare il proprio comportamento con i superiori, i colleghi ed il personale dell'ufficio di appartenenza al canone di leale collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al detto canone il comportamento di un sostituto procuratore generale che, richiesto dall'avvocato generale di notizie sul funzionamento del settore demolizioni, cui era assegnato, con riferimento a due procedure, aveva risposto, con tono polemico ed irridente, in modo oggettivamente reticente, non essendo tale comportamento giustificabile dall'ipotizzata notorietà della situazione del settore e delle procedure, né da presunte esigenze "difensive" del magistrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)