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Sez. U, Sentenza n. 3188 del 03/07/1989 (Rv. 463285 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO E DELLA CONSEGUENTE SPETTANZA DELLA RELATIVA GIURISDIZIONE ALL'A.G.O. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463285-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO E DELLA CONSEGUENTE SPETTANZA DELLA RELATIVA GIURISDIZIONE ALL'A.G.O. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La sentenza del giudice ordinario, che pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, pronunci - ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali - nel merito di un rapporto di lavoro, sul presupposto della sua natura privatistica e della conseguente spettanza della relativa giurisdizione, acquista, ove divenga definitiva, autorità di giudicato sostanziale, e, pertanto, nel successivo giudizio fra le stesse parti, non consente, sempre che il giudicato venga tempestivamente eccepito, una declaratoria di difetto di giurisdizione, fondata sul rilievo del carattere pubblicistico del medesimo rapporto. (V 4230/87, mass n 452981; (V 1506/76, mass n 380244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)