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Sez. 2, Sentenza n. 4230 del 07/05/1987 (Rv. 452981 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DECISIONI SU QUESTIONI PROCESSUALI - VALORE DI GIUDICATO SOLO NELL'AMBITO DELLE STESSO PROCESSO.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452981-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DECISIONI SU QUESTIONI PROCESSUALI - VALORE DI GIUDICATO SOLO NELL'AMBITO DELLE STESSO PROCESSO.*

L'autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che Forma l'oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile. In tale ambito tuttavia mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, invece, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio. (nella specie, dei coeredi, dopo aver proposto domanda di divisione ereditaria, in Sede di precisazione delle conclusioni, avevano chiesto, la riduzione delle Disposizioni testamentarie, dichiarata inammissibile con sentenza non definitiva. Gli stessi coeredi, quindi, avevano promosso autonoma Azione di riduzione e il relativo procedimento era stato riunito a quello ancora in corso per la decisione sulla divisione. La suprema Corte, alla stregua del surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione del merito che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità di detta Azione). (V 1761/75, mass n 313332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)