Sez. U, Sentenza n. 1179 del 15/11/2000 (Rv. 541675 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia dei delitti e quasi delitti - Collegamento con la materia contrattuale - Esclusione - Necessità - Fattispecie in materia di azione di responsabilità extracontrattuale collegata a contratti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La materia dei "delitti" e "quasi - delitti" di cui all'articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale prevista dal n. 1 dello stesso articolo 5; è da ascriversi alla materia contrattuale l'ipotesi in cui la responsabilità fatta valere si riconduce al contratto stipulato con il convenuto di cui si chiede l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la S.C., in sede di regolamento preventivo, applicando la proroga di competenza in favore del giudice tedesco, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di risarcimento del danno, in relazione a vari atti fraudolenti, proposta nei confronti di società straniere con cui l'attore aveva concluso un contratto di mediazione e consulenza ed un contratto di appalto, concretizzante il principale atto fraudolento in suo danno, ricorrendo un'ipotesi di collegamento delle azioni di responsabilità con la materia contrattuale).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)