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Sez. U, Sentenza n. 12209 del 25/11/1995 (Rv. 494813 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale - Ripartizione tra stati membri della Comunità Europea - Criterio di collegamento ex art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles ratificata con legge n. 804 del 1971 - Eccezione ai limiti previsti dall'art. 4 cod. proc. civ. - Divieto di applicazione analogica.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494813-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di ripartizione della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, tra gli Stati membri della Comunità europea, il criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge n. 804 del 1971 - che, in materia contrattuale, attribuisce la giurisdizione anche al giudice dello Stato in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita - rappresenta un'eccezione ai limiti previsti dall'art. 4 cod. proc. civ. in ordine alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; con la conseguenza che il criterio previsto da tale norma non può essere applicato in via analogica ad una domanda diversa da quella espressamente contemplata nella norma medesima (nella specie, il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione è stato ritenuto inapplicabile alla domanda di accertamento negativo di una determinata obbligazione).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)