Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 (Rv. 652549 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Ambito - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Esclusione - Fattispecie in tema di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)