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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24788 del 18/08/2023 (Rv. 668817 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni in materia doganale - IVA all’importazione - Cumulo con l’ammontare dei diritti di confine evasi per le sanzioni ex art. 303 TULD - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668817-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni in materia doganale, l'IVA all'importazione, in quanto estranea all'obbligazione doganale, non può essere cumulata all'ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione delle sanzioni ex art. 303 del testo unico delle leggi doganali (TULD).

DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)