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Sez. 5 - , Sentenza n. 7951 del 21/03/2019 (Rv. 653332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA all'importazione - Natura - Conseguenze - Sanzione ex art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

L'IVA all'importazione è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri: ne deriva che non sono applicabili, nel caso di sottrazione di merci all'IVA all'importazione, le disposizioni di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto il rinvio disposto dall'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 alle leggi doganali opera con riferimento al trattamento sanzionatorio e non al novero dei soggetti sanzionabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il gestore di fatto di società di capitali, quale concorrente con esse nell'attività di contrabbando, potesse rispondere, in solido con le società, dell'IVA all'importazione da queste evasa).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 338, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Direttive del Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)