Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 01/07/1966 Ud. (dep. 06/02/1967) Rv. 103389 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI; DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE PRECEDENTEMENTE DA IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO COMMESSO IN QUALITA DI TESTE - AMMISSIBILITA DELLA LETTURA - DICHIARAZIONI RESE IN GIUDIZIO SEPARATO O SOSPESO - AMMISSIBILITA DELLA LETTURA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI; DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE PRECEDENTEMENTE DA IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO COMMESSO IN QUALITA DI TESTE - AMMISSIBILITA DELLA LETTURA - DICHIARAZIONI RESE IN GIUDIZIO SEPARATO O SOSPESO - AMMISSIBILITA DELLA LETTURA.*
Agli effetti dell'art 465 secondo comma cod proc pen, per 'interrogatoriò debbono ritenersi tutte le dichiarazioni che, comunque, l'imputato dello stesso reato o di un reato connesso abbia reso relativamente al reato per cui si procede, e quindi anche le dichiarazioni da lui rese in un momento anteriore nella qualita di teste. La lettura di tali dichiarazioni deve ritenersi consentita anche quando esse siano state rese dall'imputato in un giudizio separato o sospeso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 465 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)