Sez. 1, Sentenza n. 10251 del 17/04/1980 Ud. (dep. 09/10/1980) Rv. 146155 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE PRECEDENTEMENTE DA IMPUTATO DI REATO CONNESSO, IN QUALITA DI TESTE - LETTURA - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE PRECEDENTEMENTE DA IMPUTATO DI REATO CONNESSO, IN QUALITA DI TESTE - LETTURA - AMMISSIBILITA.*
Il divieto di escutere come testi in un procedimento penale coloro che siano stati imputati dello stesso reato o di reato connesso, salvo che siano stati prosciolti in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste, non preclude al giudice la possibilita di utilizzare e di valutare con libero convincimento le dichiarazioni da costoro rese precedentemente alla assunzione della qualita di imputato e legittimamente acquisite in dibattimento perche lette a norma dell'art 465 cod pen. (Conf mass n 103389; (Conf mass n 113291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)