Sez. 1, Sentenza n. 902 del 09/02/1979 (Rv. 397057 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE - MANCANZA DI COESISTENTE APERTURA DI CREDITO - CREAZIONE DI DISPONIBILITA A FAVORE DEL CLIENTE MEDIANTE UNA TEMPORANEA CESSIONE DI CREDITO - TERMINI EX ARTT 1845 E 1855 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE - MANCANZA DI COESISTENTE APERTURA DI CREDITO - CREAZIONE DI DISPONIBILITA A FAVORE DEL CLIENTE MEDIANTE UNA TEMPORANEA CESSIONE DI CREDITO - TERMINI EX ARTT 1845 E 1855 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Allorche, in un rapporto di conto corrente di corrispondenza, la banca, senza esservi tenuta in forza di una coesistente apertura di credito, concorra direttamente alla creazione di disponibilita a favore del cliente mediante una temporanea concessione di credito (avente, nella complessita del rapporto, carattere di prestazione accessoria), e inapplicabile il termine di preavviso imposto dall'art 1845 cod civ per il recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato; ne, parimenti, e applicabile l'analogo termine previsto dall'art 1855 cod civ per il recesso dal contratto di conto corrente bancario, quando la banca semplicemente richieda di essere rimborsata dal correntista delle anticipazioni effettuate in di lui favore (per pagamento di assegni emessi senza copertura) in base alle risultanze di un saldo periodico, formato a fini meramente contabili, senza volonta di recedere dal rapporto. (V 1214/71, mass n 351374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1855
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)