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Sez. 1, Sentenza n. 1214 del 26/04/1971 (Rv. 351374 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - OBBLIGO DEL CLIENTE DI SOMMINISTRARE I FONDI NECESSARI - INOSSERVANZA - FACOLTA DELLA BANCA DI RIFIUTARE L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI - CONSEGUENZE- OPERAZIONI ESEGUITE IN MANCANZA DI FONDI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CONTO - INSUSSISTENZA - INDAGINE SUL COLLEGAMENTO DELLE OPERAZIONI - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351374-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - OBBLIGO DEL CLIENTE DI SOMMINISTRARE I FONDI NECESSARI - INOSSERVANZA - FACOLTA DELLA BANCA DI RIFIUTARE L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI - CONSEGUENZE- OPERAZIONI ESEGUITE IN MANCANZA DI FONDI - AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CONTO - INSUSSISTENZA - INDAGINE SUL COLLEGAMENTO DELLE OPERAZIONI - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*

In materia di conto corrente di corrispondenza, l'Obbligo del cliente di somministrare alla banca i fondi necessari all'adempimento delle varie operazioni e la facolta della banca di rifiutare l'esecuzione di queste ove manchino i fondi necessari, non importano che il collegamento con il conto, di operazioni eseguite, nonostante la Mancanza di fondi, debba essere automaticamente escluso, essendo conforme alle finalita del rapporto che la banca possa concorrere alla creazione di disponibilita a favore del cliente con suoi interventi diretti. Spetta al giudice di merito accertare se le operazioni eseguite dalla banca nelle predette circostanze siano da ricondurre nell'ambito del rapporto di conto corrente o da ricollegare ad autonome convenzioni particolari. (V 3637'68, mass n 336912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1856

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)