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Sez. L, Sentenza n. 2305 del 23/04/1979 (Rv. 398647 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398647-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - CONSEGUENZE.*

Nelle controversie di lavoro e di previdenza soggette al nuovo rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale, a norma dello art 435 comma secondo cod proc civ, l'appellante deve notificare allo appellato il ricorso di appello e il decreto di fissazione della udienza di discussione, ha natura ordinatoria, in quanto assolve a una funzione di mera accelerazione del processo, e, pertanto, dalla sua inosservanza non deriva l'inammissibilita dell'appello, purche risultino rispettati il termine perentorio previsto dall'art 434 comma secondo cod proc civ per il deposito del ricorso in appello, e quello dilatorio, anch'esso di natura perentoria, che deve intercorrere, ai sensi dell'art 435 comma terzo cod proc civ, tra la data della notificazione del ricorso all'appellato e la udienza di discussione. (Conf 1152/78, mass n 390516; (Conf 562/78, mass n 389872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)