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Sez. U, Sentenza n. 519 del 19/01/1991 (Rv. 470579 - 01)

Usi civici - Commissari regionali - Competenza. | Controversia circa l'assoggettamento di un fondo ad uso civico - Pendenza - Domanda di rilascio di fondo - Deduzione della abusiva occupazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470579-01

Usi civici - Commissari regionali - Competenza.

Con riguardo alla domanda (ancorché di natura non possessoria ma petitoria) di rilascio della porzione di un fondo, che si assuma da altri abusivamente occupata, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l'assoggettamento del fondo stesso ad uso civico, atteso che le attribuzioni del commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sono circoscritte al possesso corrispondente ai diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono a distinti diritti di natura privatistica, ancorché inerenti al medesimo terreno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)