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Sez. 2, Sentenza n. 963 del 29/03/1968 (Rv. 332340 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA PENSIONABILE O INVALIDITA - CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE- MINIMI CONTRIBUTIVI- ASSICURATI CHE PRESENTANO LA DOMANDA NEL DECENNIO 1952 - 1961 - ANNO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1968-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332340-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA PENSIONABILE O INVALIDITA - CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE- MINIMI CONTRIBUTIVI- ASSICURATI CHE PRESENTANO LA DOMANDA NEL DECENNIO 1952 - 1961 - ANNO DI RIFERIMENTO.*

Il raggiungimento dell'eta pensionabile o l'invalidita non sono condizioni esclusive per la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria della Assicurazione obbligatoria, richiamata dall'art. 25, comma terzo, in relazione all'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n.218. Conseguentemente, i minimi contributivi, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, per coloro che presentarono domanda nel decennio 1952-1961, sono quelli stabiliti per l'anno di presentazione della domanda stessa e non, invece, quelli stabiliti per l'anno in cui si sia verificata, successivamente, l'avveramento del rischio assicurato (raggiungimento dell'eta pensionabile, invalidita, morte).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)