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Sez. L, Sentenza n. 3652 del 05/06/1981 (Rv. 414277 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA NEL DECENNIO DAL 1952 AL 1961 - PENSIONE - LIQUIDAZIONE - MINIMI CONTRIBUTIVI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414277-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA NEL DECENNIO DAL 1952 AL 1961 - PENSIONE - LIQUIDAZIONE - MINIMI CONTRIBUTIVI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

I minimi contributivi, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, per coloro che, a norma del combinato disposto degli artt 25, comma terzo, e 5 della legge 4 aprile 1952 n 218, presentarono domanda di prosecuzione volontaria nel decennio dal 1952 al 1961, sono quelli stabiliti per l'anno di presentazione della domanda stessa (e non, invece, quelli stabiliti per l'anno in cui si sia verificato, successivamente, l'avveramento del rischio assicurato), mentre il fatto che la pensione, gia maturata secondo i minori requisiti stabiliti dal regime transitorio di cui alla legge citata, sia domandata dopo la scadenza dell'anzidetto decennio rileva - a norma dell'art 18 del DPR n 818 del 1957 (recante norme di attuazione e coordinamento della legge) - unicamente ai fini della decorrenza della pensione medesima, senza determinare l'applicazione del regime ordinario, richiedente minimi di contribuzione in misura superiore. (V 989/71, mass n 350949; (V 963/68, mass n 332340).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)