Sez. 2 - , Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 (Rv. 652624 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Disposizione contemplante regimi di decadenza - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma - Conseguenze - Limiti alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità - Inoperatività - Fondamento - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, la quale aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo per tardività della notificazione, che era stata spedita a mezzo posta ad alcuni convenuti entro il termine concesso dal giudice per la riassunzione del processo, ma era pervenuta successivamente allo spirare del termine stesso, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, sulla scissione degli effetti della notifica per il notificante e il suo destinatario, dovesse trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché non poteva essere intervenuta alcuna decadenza idonea ad ostacolare la retroattività della decisione, in considerazione della natura della pronuncia della Consulta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)