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Sez. 1, Sentenza n. 5240 del 21/04/2000 (Rv. 535924 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Normativa contemplante regimi di decadenza - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma rendente operativa la decadenza - Conseguenze - Limiti alla retroattività dell'efficacia della pronuncia di incostituzionalità - Inoperatività - Fattispecie in tema di competenza arbitrale nelle controversie concernenti appalto di opere pubbliche.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535924-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte Costituzionale trova un limite nelle situazioni già consolidate per effetto di eventi giuridici idonei a produrre tale consolidamento, tra cui rientra la decadenza. Tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza, o quella che aveva precluso l'esercizio di tale facoltà. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva escluso la eccepita tardività della declinatoria della competenza arbitrale in una controversia in materia di appalto di opere pubbliche - notificata alla controparte ancor prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 1996, dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, il quale, modificando il testo dell'art. 47 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, aveva escluso la possibilità di derogare al principio della devoluzione ad arbitri di dette controversie - in quanto il termine di decadenza per l'esercizio di detta facoltà, ripristinata dalla citata pronuncia del giudice delle leggi, iniziava a decorrere solo dalla data di pubblicazione della stessa.)

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)