Sez. 3, Sentenza n. 18068 del 13/04/2011 Cc. (dep. 10/05/2011) Rv. 250382 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Obbligo di avviso - Violazione - Nullità - Deduzione con motivi aggiunti al tribunale del riesame - Tardività.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE
È inammissibile, per tardività, l'eccezione di nullità del sequestro derivante dall'inosservanza dell'art 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell'atto, ove dedotta davanti al tribunale del riesame con i motivi aggiunti e non con l'originaria richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)