diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20271 del 02/04/2003 Cc. (dep. 07/05/2003) Rv. 224775 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria - Obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza - Violazione - Nullità intermedia - Regime.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224775-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

La polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del P.M., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 cod. proc. pen., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto anche il sequestro - come le ispezioni e le perquisizioni - rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni; la violazione di tale obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)