Sez. 2, Sentenza n. 5010 del 14/10/1985 (Rv. 442351 - 01)
TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MARI CHIUSI - ESTENSIONE - ATTI PRIVATISTICI MODIFICATIVI - AUTORIZZAZIONE DELL'APPOSITA COMMISSIONE - NATURA.*
TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MARI CHIUSI - ESTENSIONE - ATTI PRIVATISTICI MODIFICATIVI - AUTORIZZAZIONE DELL'APPOSITA COMMISSIONE - NATURA.*
L'autorizzazione da parte di apposita commissione amministrativa, che, ai sensi dell'art. 9 della legge della provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. Delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, per gli Atti privatistici che comportino modificazioni dell'estensione del maso chiuso, non svolge il ruolo di mera condicio iuris, ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione. (Conf 5152/82, mass n 423024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 9, Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 36, Legge Reg. Bolzano 25/07/1978 num. 33 art. 4, Legge Reg. Bolzano 28/12/1978 num. 32 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)