Sez. 1, Ordinanza n. 17426 del 02/06/2026 (Rv. 678510-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Principio della scissione degli effetti sostanziali e processuali - Atto di precetto - Nullità della notifica - Produzione dell’effetto risolutivo del contratto di mutuo - Sussistenza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.
Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)